Verifiche periodiche di attrezzature e apparecchi
di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008
Le verifiche possono essere eseguite anche da aziende private o pubbliche abilitate, e non più solo da parte di INAIL (ex ISPESL) e AUSL
Con DECRETO 11 aprile 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina:
- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
- i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
e individua le condizioni in presenza delle quali l’ INAIL (ex ISPESL) e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.
Le disposizioni di cui al suddetto decreto si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro di cui all’all. VII del D.Lgs. 81/2008 suddivise nei seguenti gruppi:
- Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga (tra cui apparecchi di sollevamento materiali mobili, trasferibili e fissi, di portata superiore a 200 kg)
- Gruppo SP -Sollevamento persone (scale aeree, ponti mobili sviluppabili su carro, piattaforme di lavoro, …)
- Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento (attrezzature a pressione, ..)
DECRETO 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (11A05462) (GU n. 98 del 29-4-2011 – Suppl. Ordinario n.111)
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