HELP DESK COVID-19 (Coronavirus) – MEDOC a disposizione delle Aziende
4 Marzo 2020

MEDOC ha attivato un HELP DESK

dedicato alle Aziende clienti.

Contattando via mail la Direzione Sanitaria tramite l'indirizzo direzionesanitaria@medoc.it  o contattando i nostri Infermieri incaricati Dr.sa Elisa Rustignoli e Dr. Michele Rizzoni allo 0543 36970

Siamo disponibili in supporto delle Aziende per le norme da adottare in Azienda e la gestione dei casi di possibile infezione da Coronavirus : 

  • Misure generali da adottare da parte del Datore di Lavoro;
  •  Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori; 
  • Gestione dei rientri al lavoro dopo malattia con sintomi o senza sintomi;  
  • Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio; 
  • Individuazione di "Casi sospetti" e "contatti stretti" . Cosa si intende? persone al lavoro con o senza sintomi e con possibili contatti avuti con persone positive o sospette sia in forma diretta sia in forma indiretta, al fine di valutare con un questionario apposito on-line e telefonico con la Direzione Sanitaria del Medico Competente. (vedere proceduta sotto da parte dell' AUSL ROMAGNA) 
  • Ogni caso verrà valutato da un equipe di infermieri e medici al fine di avviare le corrette procedure di prevenzione  e protezione del singolo e collettive ed anche per le procedure nei confronti degli organi competenti ed in accordo con la Direzione Aziendale della Azienda cliente .
  • Si garantisce la gestione della privacy nell’ interesse del singolo ma nel rispetto della salute pubblica. 

 

Di seguito un estratto dei punti di maggiore interesse e per ultimo il link diretto per scaricare l'informativa completa da parte dell' AUSL ROMAGNA per le AZIENDE:  

" Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “CONTATTI STRETTI”

I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

  • Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
  • Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
  • Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
  • Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2

sono definiti “CONTATTI STRETTI” .

Per tali lavoratori da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), si provvede alla misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; il lavoratore […[ in questi casi è tenuto a comunicare tale circostanza […..]al numero verde regionale 800033033, al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AUSL della Romagna (CESENA 0547 352079FORLI 0543 733585RAVENNA 0544 286671RIMINI 0541 707290) nonché al proprio medico di medicina generale (MMG),[….] Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di stato di contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. […..]. Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” […], gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore che è in isolamento sia positivo al test per SARS-CoV-2. E’ opportuno che la direzione aziendale raccolga i loro nominativi [….] .

[...]

Cosa si intende per “CASO SOSPETTO”

[….] CASO SOSPETTO è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica),

In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

 

MISURE DA ADOTTARSI DA PARTE DEI LAVORATORI CHE PROVENGONO DA AREE A RISCHIO

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM del 1 marzo 2020:

  • abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure
  • sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de’ Passerini; Regione Veneto: Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri

deve comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, […..], al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AUSL della Romagna (CESENA 0547 352079; FORLI 0543 733585; RAVENNA 0544 286671; RIMINI 0541 707290) nonché al proprio medico di medicina generale (MMG). Per informazioni è possibile telefonare anche al numero verde regionale 800033033. […..]

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a lavoratori per i quali sia venuto a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite. [...]

 

PER I LAVORATORI ADDETTI AL CONTATTO CON IL PUBBLICO

[….]Sono misure preventive in tal senso:

  • distanza dell’operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente
  • pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%
  • disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%
  • adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

UTILIZZO DI MASCHERINE

Le mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...) e i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l’uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.

Commento della Direziona Sanitaria MEDOC: “Poi ogni caso e in ogni azienda dobbiamo tenere conto delle decisioni aziendali che sono state poste nello specifico in quanto è il datore di lavoro che decide al suo interno le modalità di prevenzione e protezione da applicare e sempre però, nel rispetto delle procedure obbligatorie previste per i casi sospetti o con contatto ristretto che prevedono una comunicazione alla ASL tramite numeri verdi”

 

PER I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE SANITARIO:

Il datore di lavoro attuerà quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.

Tra gli elementi da considerare sono:

  • la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio
  • il tipo di setting e i pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree)
  • le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.)
  • il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice, guanti, FFP2 o FFP3; occhiali, cuffia)

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

 

SCARICA QUI !

Prot. AUSL EMILIA ROMAGNA nr. 2020/0055147/P del 03-03-2020

INDICAZIONI PROVVISORIE PER LE AZIENDE AI FINI DELL'ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-2

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